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NATURA GIURIDICA DEL BUONO PASTO:

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

1 - Natura giuridica del buono pasto e ruolo dell’art. 8 D.lgs. 66/2003

L'attribuzione del buono pasto quale diritto soggettivo del lavoratore rappresenta una questione interpretativa particolarmente dibattuta in giurisprudenza, soprattutto in relazione alla corretta applicazione dell'art. 8 del d.lgs. 66/2003, in materia di pause lavorative e relativa disciplina.

Di seguito si riportano due brevi commenti a cura dell'Avvocato Stefano Torchio che analizzano l'evoluzione interpretativa e gli orientamenti giurisprudenziali maturati sulla natura convenzionale del buono pasto e sul ruolo centrale della contrattazione collettiva quale fonte normativa primaria.

Sintetizziamo innanzitutto il primo contributo, redatto dall’Avv. Torchio in qualità di Coordinatore della sezione di “Diritto del Lavoro” per la Rivista di Nuova Giurisprudenza Ligure, che esamina la pronuncia n. 1683 del 16 dicembre 2024 del Tribunale di Genova, recentemente confermata in grado d’appello, che ha escluso la natura di diritto soggettivo del cd. “buono pasto”, in difetto di espressa previsione contrattuale.

Scarica il contributo integrale apparso sulla rivista NGL

La decisione chiarisce che l’art. 8 d.lgs. 66/2003 (richiamato dai ricorrenti a sostegno della propria tesi difensiva) disciplina unicamente il diritto alla pausa, senza generare un obbligo datoriale alla somministrazione del servizio mensa o di emolumenti sostitutivi.

La pronuncia conferma l’orientamento secondo cui il buono pasto non costituisce un diritto generalizzato ma un istituto convenzionale subordinato a specifiche intese collettive.

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2 - Sentenza Corte d’Appello 2025 e importanza della contrattazione collettiva

A conferma dell'impostazione giuridica delineata dal Tribunale di Genova, si pone il contributo relativo alla successiva sentenza d’appello, che approfondisce ulteriormente il rilievo giuridico della contrattazione collettiva nella regolamentazione del benefit.

Con sentenza n. 122/2025 la Corte d’Appello di Genova conferma integralmente la sentenza di primo grado, ribadendo l’inesistenza di un diritto soggettivo al buono pasto fondato sul solo superamento delle sei ore lavorative giornaliere. I giudici di appello chiariscono come l’art. 8 del d.lgs. 66/2003 riconosca esclusivamente un diritto alla pausa, la cui disciplina è demandata alla contrattazione collettiva, senza automatismi rispetto al riconoscimento del buono pasto. Viene quindi rigettata la tesi dei ricorrenti, secondo cui esisterebbe un principio giurisprudenziale consolidato che collegherebbe direttamente la pausa al diritto alla mensa. Al contrario, la Corte d’Appello valorizza il ruolo della contrattazione collettiva, sia nazionale (CCNL Utilitalia) che aziendale, come unica fonte legittimante il benefit in questione, sottolineando la legittimità degli accordi interni aziendali (sottoscritti dall’azienda convenuta) che regolano il riconoscimento del buono pasto solo in determinate fasce orarie.

Coerentemente l’appello è stato rigettato confermando l’orientamento già espresso in primo grado.

Scarica la Sentenza integrale della Corte d’Appello di Genova

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