Blog

credito al consumo

CREDITO AL CONSUMO: È SOGGETTO AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA?

Credito al consumo: è soggetto al procedimento di mediazione obbligatoria?

La riforma Cartabia e la mediazione obbligatoria

La risoluzione di tale dubbio giuridico appare ancora più attuale alla luce dell’intervenuta riforma Cartabia (D.lgs.149/2022), che ha introdotto significative modifiche alla disciplina della mediazione obbligatoria, con particolare riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il decreto legislativo n. 149/2022 ha infatti introdotto il nuovo articolo 5-bis nel d.lgs. n. 28/2010 (in vigore dal 30 giugno 2023), stabilendo che la mediazione obbligatoria si applica anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ovviamente nelle materie ove è prevista la mediazione quale condizione di procedibilità.

Il legislatore ha pertanto recepito quello che era oramai un consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi, dopo iniziali pronunce di merito contrastanti, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 19596/2020, espressamente normando l’onere di avviare la mediazione in capo al creditore opposto a seguito della prima udienza e della decisione sulla provvisoria esecutorietà.

Il nuovo articolo 5-bis del d.lgs. 28/2010

Il nuovo art. 5-bis stabilisce che:

«Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 (sei mesi prorogabili per una volta di ulteriori tre, ndr.). A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.»

Il credito al consumo rientra nella mediazione obbligatoria?

In tale quadro normativo generale si innesta la tematica relativa all’esclusione o meno del credito al consumo dalla sfera di operatività della mediazione obbligatoria.

L’art. 5, comma 1-bis del D.lgs. 28/2010, stabilisce che la mediazione è obbligatoria, in quanto condizione di procedibilità della domanda, quando la controversia tra due o più parti ha ad oggetto:

«condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.»


La posizione della giurisprudenza sul credito al consumo

Quanto alla materia dei contratti di credito al consumo, l’ormai sempre più consolidata e costante giurisprudenza ritiene che le controversie ad esso inerenti siano escluse dalla mediazione obbligatoria.


Cos’è il credito al consumo?

Il credito al consumo è un contratto in base al quale si concede un credito (ad esempio per l’acquisto di un bene o di un servizio o, semplicemente, per sopperire a necessità di liquidità) ad una persona fisica (consumatore) che opera per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, sotto forma di:

a. dilazione di pagamento (concesso dai venditori di beni);

b. finanziamento (accordato dalle società finanziarie o da istituti di credito).

Le principali forme di credito al consumo includono:

1) i prestiti personali (finanziamenti non finalizzati ad uno specifico scopo), con versamento dell’importo finanziato direttamente al richiedente;

2) i prestiti finalizzati (finanziamenti collegati ad un contratto di acquisto di un bene di consumo o di un servizio) con pagamento dell’importo da parte del finanziatore direttamente al venditore;

3) le aperture di credito cd revolving (o rotativo, spesso tramite carte di credito o fido di conto corrente), tramite le quali si ottiene una possibilità di linea di credito che si rinnova man mano che viene rimborsata;

4) c.d. “cessione del quinto dello stipendio”: si tratta di prestiti personali riservati ai dipendenti (con delega di pagamento di una quota dello stipendio e del TFR di un quinto al datore di lavoro che si farà carico di pagare direttamente le rate, con trattenuta sulla busta paga).


Le pronunce giurisprudenziali più rilevanti

Sul punto la giurisprudenza è intervenuta plurime volte escludendo il credito al consumo dalla disciplina della mediazione obbligatoria.

Ex plurimis:

“la materia dei contratti di finanziamento non rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria” (cfr. Tribunale di Roma, ord. 29.09.2021);

“la materia dei contratti di finanziamento non rientra tra quelle soggette alla mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/10” (cfr. Tribunale di Roma, ord. 10.11.2021);

“Parimenti infondata è l’eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dall’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, considerato come il D. Lvo 28/2010 abbia previsto tale condizione con riferimento alle controversie rientranti in alcune materie tassativamente indicate, fra le quali non è riconducibile la causa in esame, vertente su un rapporto di finanziamento al consumo. In particolare, va ricordato come i contratti di finanziamento non siano riconducibili alle controversie finanziarie, per le quali, invece, è prevista la condizione di procedibilità in esame, considerato come queste ultime riguardino solo il contenzioso intercorrente con intermediari finanziari in relazione a operazioni negoziali che trovano la loro disciplina nel Testo Unico Finanziario (D.L.vo 58/1998)” (cfr. Tribunale di Milano, 10.02.2022);

“Rileva come la controversia, vertendo su un finanziamento al consumo, non ricada nelle materie per le quali è prevista la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria” (cfr. Tribunale di Milano, ord. 07.06.2022).


Le ragioni dell’esclusione del credito al consumo

La motivazione di tale esclusione trova ragion d’essere nel fatto che il credito al consumo, seppur regolato all’interno del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993), e in quindi in thesi assimilabile alla materia “bancaria” è una materia autonoma del diritto che, pur rientrando nella categoria dei rapporti creditizi, si distingue in modo netto dai contratti “bancari e finanziari” cui si riferisce l’art. 5 del D. Lgs. 28/2010.

Il recente orientamento del Tribunale di Firenze

A tal proposito e ad ulteriore sostegno di quanto poc’anzi argomentato, si richiama la recente sentenza del Tribunale di Firenze (n. 2803 del 13.09.2024) che ha ribadito nuovamente la non obbligatorietà del procedimento di mediazione in caso di contratti al consumo:

“a) l'art. 5 del D.Lvo 20/2010, come modificato dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022), ha rivisto le materie nelle quali il ricorso alla mediazione è condizione obbligatoria ai fini della proposizione e/o procedibilità del giudizio, senza che tuttavia sia stato disposto il venir meno dell'obbligo della mediazione per le controversie relative ai "contratti assicurativi, bancari e finanziari";

b) il codice civile non fornisce tuttavia una definizione generale di contratto bancario, limitandosi a disciplinare solo alcuni tipici contratti bancari (vs. art. 1864 e ss. c.c.); anche il Testo Unico Bancario, non specifica alcuna definizione: si legge, all'art. 117, co. I, TUB, che i contratti bancari devono essere redatti per iscritto; la legge specifica che un esemplare del contratto bancario deve essere consegnato al cliente; che i contratti bancari indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora (art. 117, comma 4, TUB);

c) la materia del credito ai consumatori, è invece disciplinata agli artt. 121-126 del TUB: per contratto di credito si intende il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria (art. 121, co. I, lett. d, Tub);

d) secondo la più recente giurisprudenza i contratti rientranti nel genus del credito al consumo, come inquadrato dalla normativa di settore, non sono soggetti alla mediazione obbligatoria, in quanto non ricompresi nel novero dei "contratti bancari", soggetti alla predetta condizione di procedibilità; si è in particolare sostenuto che il credito al consumo, seppur regolato all'interno del Testo Unico Bancario, è una materia autonoma del diritto che si distingue in modo netto dai contratti "bancari e finanziari", richiamati dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010;(cfr. Trib. Milano ordinanza 10.02.2022; Tribunale Roma 10.11.2021);

e) detta interpretazione è del resto coerente al disposto di cui all'art. 13 della CEDU, per cui "ogni persona i cui diritti o le cui libertà sono stati violati, ha diritto di presentare un ricorso effettivo avanti ad una magistratura nazionale, ... ", il cui esercizio, diversamente sarebbe limitato, in quanto condizionato al ricorso alla media-conciliazione”.

Di conseguenza, per il Tribunale di Firenze, la materia del credito al consumo non rientra tra i contratti bancari di cui all'art. 5 D. Lgs. 28/2010.

Il recente caso del Tribunale di Lodi (sent. n. 8/2025)

Infine, nel medesimo solco di quanto stabilito da tale sentenza vi è la ancor più recente sentenza n. 8/2025 del Tribunale di Lodi (in cui il creditore era rappresentato dal nostro Studio) nella quale è stato statuito che:

“Preliminarmente, occorre rilevare che la causa è procedibile, non rientrando tra quelle per le quali è prevista – a pena di improcedibilità – la mediazione obbligatoria ex art. 5, d.lgs. 28/2010.

In proposito, questo Tribunale, come già rilevato con l’ordinanza del 19.11.2024, aderisce all’orientamento secondo il quale i contratti di credito al consumo non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 5, d.lgs. 28/2010.

Tale ultima norma ha previsto la condizione di procedibilità soltanto con riferimento alle controversie rientranti nelle materie tassativamente indicate, a nessuna delle quali (tantomeno ai “contratti assicurativi, bancari e finanziari”) è riconducibile la causa in esame, vertente su un rapporto di finanziamento al consumo. In particolare, va ricordato come i contratti di finanziamento non siano riconducibili né alle controversie c.d. bancarie (qui, l’originario negozio certo non fu stipulato con una banca) né alle controversie finanziarie, da intendersi - queste ultime – come relative al solo contenzioso intercorrente con intermediari finanziari in relazione a operazioni negoziali che trovano la loro disciplina nel T.U.F. (cfr. Tribunale di Milano, ord. 10.02.2022; ord. 7.06.2022; Trib. Roma, ord. 10.11.2021; ord. 29.9.2021; ancor più recentemente, e con ampia motivazione, Trib. Firenze, sent. 13.9.2024, n. 2803).

Anche la Suprema Corte ha avuto cura di precisare (Cass. 15200/18) che la mediazione costituisce condizione di procedibilità per i contratti bancari e quelli che riguardano strumenti finanziari, non essendo invece estensibile ad altre figure negoziali (v., in particolare, il § 2.1. della motivazione della citata pronuncia)”.

La posizione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 30520/2019 è intervenuta (sebbene in materia di leasing immobiliare) stabilendo che tali contratti (che hanno la medesima funzione dei crediti al consumo), non sono soggetti alla mediazione:

“(i) In questa cornice normativa, come accenna anche il pubblico ministero nella sua requisitoria scritta, non è possibile estendere l’area della condizione di procedibilità alla diversa ipotesi di leasing immobiliare anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento specificatamente funzionali, però, all’acquisto ovvero all’utilizzazione di quello specifico bene coinvolto” (cfr. Cass., ord., 12.06.2018, n. 15200); (ii) “Invero, in tema di condizione di procedibilità relativa all’esperimento della mediazione D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, il riferimento della norma ai contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993), nonchè alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998), sicchè non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto (Cass. 15200/2018)”.

Gli orientamenti contrari

Non mancano, tuttavia, orientamenti contrari (da ultimo, Tribunale di Milano, sentenza n. 6822/2025), che ritengono i crediti al consumo soggetti all’esperimento del procedimento di mediazione, ascrivendoli all’ambito più ampio dei contratti bancari.


Conclusioni: serve un intervento chiarificatore del legislatore

In conclusione, sebbene la giurisprudenza di merito prevalente sia orientata ad escludere dal procedimento di mediazione obbligatoria i contratti di credito al consumo (orientamento che ci sentiamo di condividere per le ragioni poste a fondamento delle varie decisioni sopra riportate), non mancano pronunce di segno opposto che riconducono alla materia “bancaria e finanziaria” i contratti di credito al consumo e ciò anche riteniamo in un’ottica deflattiva del contenzioso qual è l’orientamento delle più recenti riforme. È in ogni caso auspicabile un intervento chiarificatore del Legislatore ovvero nuovamente una pronuncia in materia delle Sezioni Unite.
Contattaci

I Nostri Professionisti

Stefano Torchio

Curriculum

Giorgio Saviotti

Curriculum

Valeria Torchio

Curriculum

Valentina Carlini

Curriculum

Alessandra Croce

Of counsel
avv.acroce.lex@gmail.com
Curriculum